II consorzio promuove, nell'ambito del proprio comprensorio e dei propri agglomerati, le condizioni necessarie per la creazione o lo sviluppo di attività produttive nei settori dell’industria e dei servizi. A tale scopo realizza e gestisce, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori ed ogni altro servizio sociale connesso alla produzione artigianale. Provvede, altresì, a quanto previsto dalle lett. a) e b) dell'art. 2 della legge regionale n. 56 del 1994.
Per il perseguimento delle suddette finalità il Consorzio può promuovere la costituzione di apposite società dì capitali e di joint ventures e partecipazioni.
Esso provvede in particolare:
a) agli studi, ai progetti, alle proposte per promuovere lo sviluppo produttivo del comprensorio;
b) all'acquisto o all'esproprio delle aree; degli immobili occorrenti per l’attrezzatura delle zone di intervento per l'impianto delle singole aziende e per i servizi comuni;
c) alla progettazione, esecuzione e gestione di opere e servizi di interesse comune e comunque utili per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
d) alla costruzione di rustici industriati da vendere e cedere in locazione, anche finanziaria, ad imprese che svolgono attività produttive ed economiche in forma singola o associata;
e) a vendere o cedere in uso alle imprese le aree e gli immobili a qualsiasi titolo dal Consorzio; al recupero, ove necessario, delle aree e degli immobili non economicamente utilizzati al fine di una loro effettiva valorizzazione;
f) a realizzare e gestire centri direzionali e servizi di infrastrutturazione telematica;
g) ad assumere e promuovere l'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizi convenzionate con il Consorzio;
h) ad espletare le attività e le funzioni demandate dalla Regione;
i) a promuovere la costituzione, ovvero partecipare a società consortili che abbiano le caratteristiche e finalità previste dall'art. 27 della legge n. 317 del 5 ottobre 1991 a favore delle piccole e inedie imprese:
j) alla partecipazioni e gestione del servizio idrico integrato regionale, nonché dell'erogazione di energia e metano, al gestione dei depuratori, acque industriali, potabili, raccordi vari, aree portuali, discariche a poli ecologici e quant’altro di tecnologico il consorzio intende avvalersi;
k) ad assumere qualunque iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali;
1) agli studi, progetti, proposte e realizzazione relativi alle aree territoriali svantaggiate (artt. 15,16 L. n. 317 del 1991) ed ai distretti industriali indicati dalla Regione laddove per distretti industriali l'art. 36 della legge n. 317 del 1991 intende: ""aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole e medie imprese con particolare riferimento al rapporto tra presenza delle imprese e popolazione residente".
m) realizzazione e/o gestione di studi economici di piani urbanistici e infrastrutturali per conto della Regione, dei comuni e degli altri Enti aventi riferimento delle aree consortili, o anche per conto di privati. |